Cass. civile del 1985 numero 6073 (04/12/1985)
In tema di pegno di beni mobili, la forma scritta é richiesta perché‚ abbia luogo la prelazione (art. 2787, Codice civile), per rendere cioè opponibile la garanzia ai creditori del terzo datore od agli altri creditori del debitore costituente il pegno medesimo, mentre, nel rapporto fra le parti, il contratto non é subordinato ad alcuna formalità.