Cass. civile del 1984 numero 331 (16/01/1984)
Il requisito della forma scritta ad substantiam, con riguardo al conferimento di un immobile in società di fatto (art. 1350, n. 9, Codice civile), deve ritenersi osservato quando la relativa dichiarazione negoziale sia contenuta in un documento modificativo del patto sociale, intervenuto fra tutti i soci (art. 2252, Codice civile), mentre resta a tal fine irrilevante che siano poi intervenute altre modificazioni del contratto di società, prive di forma scritta, su questioni non interferenti sull'indicato conferimento (quale la diversa distribuzione degli utili a seguito dello scioglimento del rapporto nei confronti di uno dei soci).