Cass. civile, sez. VI-V del 2020 numero 20132 (24/09/2020)




Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione c.d. prima casa per l’imposta sulle successioni e le donazioni la situazione di fatto acquisibile dall'Amministrazione finanziaria non rileva. Il diritto all'agevolazione della casa adibita a residenza familiare spetta al titolare del beneficio solo se sussistono le condizioni di legge che devono essere comunque espressamente invocate dal richiedente. Trattasi di norma agevolativa, quindi di stretta interpretazione, ed è onere del contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando eventualmente una dichiarazione di successione integrativa o modificativa, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 346/1990 entro 12 mesi dall'apertura della successione.

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