Cass. civile, sez. VI-III del 2022 numero 27290 (16/09/2022)




L'assoggettabilità all'azione revocatoria dell'atto di conferimento societario è stata già riconosciuta - su un piano generale - da questa Corte, la quale non solo né ha affermato la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, ma ha pure precisato che "neanche il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci subisce alcun vulnus", e ciò perché, "nel solco di una tradizione ormai secolare, l'accoglimento dell'azione revocatoria non opera, infatti, alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative" del creditore, escludendo, infine, che "la tutela del capitale sociale" possa "spingersi fino a sanare situazioni francamente patologiche come il conferimento in frode dei creditori.
L'avvenuta "sostituzione" della quota di partecipazione a quei beni nella garanzia patrimoniale generica del debitore è certamente idonea ad integrare, anche in caso di conferimento in favore di società unipersonale, il c.d. "eventus damni", se è vero che esso ricorre quando l'atto dispositivo determini una variazione "anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”.

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