Cass. civile, sez. VI-III del 2018 numero 22914 (26/09/2018)




L'operato professionale del notaio non può considerarsi connotato da colpa o negligenza, poiché, al momento in cui sono stati rogati i contratti di affitto di fondo rustico, ritenuti fiscalmente più convenienti, non era prevedibile l'evoluzione, sfavorevole ai contraenti, che avrebbe assunto la prassi interpretativa dell'Agenzia delle Entrate. La responsabilità professionale del notaio, in caso di successiva riqualificazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’atto da lui rogato, non riguarda la maggiore imposta di registro che i contraenti sono giustamente chiamati a pagare per effetto di tale riqualificazione, bensì solo le eventuali sanzioni agli stessi comminate a causa dell’erronea qualificazione iniziale dell’atto.
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, giacché si caratterizza come un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione perimetrata nell'ambito dei vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Nel caso concreto la gravata pronuncia è fondata su un'autonoma ratio decidendi - secondo cui la responsabilità professionale del notaio, in caso di successiva riqualificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'atto da lui rogato, non riguarda la maggiore imposta di registro che i contraenti sono giustamente chiamati a pagare per effetto di tale riqualificazione, bensì solo le eventuali sanzioni agli stessi comminate a causa della erronea qualificazione iniziale dell'atto – la quale non risulta minimamente interessata dal ricorso, che, pertanto, è inammissibile per carenza di interesse.)

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