Cass. civile, sez. III del 1996 numero 4077 (03/05/1996)


In tema di revocatoria ordinaria, ai fini del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro, e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni.

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