Cass. civile, sez. II del 2006 numero 24568 (20/11/2006)


In tema di alloggi realizzati da cooperative fruenti del contributo dello Stato, soggetti alla l. n. 408/1949, e particolarmente al vincolo di inalienabilità ove non fossero trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione, ai sensi del II comma dell'art. 9 di detta legge, le norme del primo comma dell'art. 20 della l. n. 179/1992 e dell'art. 3 della l. n. 85/1994 (sostitutivo di quella precedente), nel prevedere un vincolo di inalienabilità non piú decennale, ma di un quinquennio, una volta entrate in vigore, hanno determinato la validità di tutti gli atti di trasferimento degli alloggi realizzati in cooperativa edilizia, stipulati in data successiva, per i quali fosse intercorso almeno un quinquennio dalla data di assegnazione.

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