Cass. civile, sez. II del 2003 numero 17878 (24/11/2003)
La stima del valore dei beni da riunire fittiziamente ai fini della determinazione dell'eventuale lesione della quota di legittima va compiuta con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente alla data di apertura della successione e, conseguentemente, per accertarne la commerciabilità, si deve aver riguardo alla disciplina normativa vigente a tale data. Pertanto, se un bene, ancorché incommerciabile, sia suscettibile di produrre, comunque, reddito, di tale capacità si deve tener conto ai fini della stima del suo valore.