Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5039 (06/11/1978)
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa mobile venduta, il compratore, che voglia far valere in giudizio la garanzia, ha l'onere di provare solo il cattivo funzionamento della cosa, e non anche la causa di esso, spettando al venditore di provare che il difetto sia dipeso da causa estrinseca alla cosa.