Cass. civile, sez. I del 2019 numero 22987 (16/09/2019)




Deve ritenersi che, in caso di mancata convocazione del socio all’assemblea della società a responsabilità limitata, costui possa impugnare la relativa deliberazione a cagione della nullità della stessa entro tre anni dall'annotazione nel libro delle decisioni dei soci, rientrando il caso in quello delle decisioni prese in assenza assoluta di informazioni. Dalla lettura dell'art. 2479-ter, 1° comma, c.c. si desume che la facoltà di impugnazione nel termine breve è attribuita ai soci che non hanno consentito alla deliberazione, ossia ai soci assenti, astenuti e, naturalmente, a quelli dissenzienti. Tra essi non è possibile far rientrare però i soci non avvisati, poiché la loro mancata comparizione non può assumere la veste di una consapevole assenza, né ancor meno di una forma di astensione o di dissenso.
Il legislatore, pur consentendo che i soci della società a r.l. possano scegliere tra una pluralità dei modelli decisionali, ha posto come cardini imprescindibili per la corretta formazione della volontà sociale deliberativa due elementi: la informazione preventiva dei soci in merito all'avvio del procedimento deliberativo nonchè l'informazione sugli argomenti da trattare.

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