49 - Consiglio di amministrazione composto da due membri


Massima

19 novembre 2004

Quando lo statuto stabilisce che il consiglio è composto da due amministratori - o da un numero di amministratori variabile da un minimo di due ad un massimo determinato ovvero, nella s.r.l., da due o più amministratori - si ritiene legittima la clausola che prevede la nomina anche di un solo consigliere delegato (o che disciplina, anche in via generale, la delega dei poteri) senza la contestuale previsione della decadenza dell'intero consiglio in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.

Motivazione

La massima nasce dal riesame critico dell'orientamento espresso (nel 1972) dal tribunale di Milano, che qui si riporta:"E' reputato legittimo il collegio di due amministratori, ma in tale caso non si reputa legittima la previsione della nomina nemmeno di un solo consigliere delegato, salvo che non si preveda contestualmente la decadenza degli amministratori dall'ufficio in caso di disaccordo per la revoca del consigliere delegato".
E' noto che, nella prassi, tale orientamento ha determinato l'introduzione di clausole statutarie che riproducono più o meno pedissequamente il principio enunciato.
La massima giurisprudenziale in questione non risulta motivata: è ragionevole ritenere che intenda tutelare sia l'interesse particolare dei soci a vedere (ri)attribuita alla propria competenza la soluzione del dissenso sia l'interesse generale alla corretta gestione della società, che potrebbe essere compromesso dal perdurare della delega di poteri attribuita ad un solo consigliere quando, in un consiglio composto da due amministratori, si manifesti un dissidio tale da comportare, come effetto naturale, la revoca dell'amministratore delegato; revoca, nella fattispecie, impossibile e quindi di fatto imposta dal principio giurisprudenziale attraverso la previsione obbligatoria della decadenza di entrambi gli amministratori.
Sul piano degli interessi, la valutazione operata dal tribunale di Milano è ancor oggi condivisibile: appare invece meno convincente la sanzione di illegittimità che, secondo la massima citata, colpisce la clausola statutaria che non dispone, quando il consiglio è composto di due amministratori, la decadenza di entrambi in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.
In via preliminare, dobbiamo riconoscere che la particolare ipotesi considerata non appare di rilevanza o gravità maggiore rispetto ad altre in cui la divergenza del voto dei singoli amministratori in un consiglio di due membri (od anche in un consiglio composto da un numero pari di amministratori) può comportare l'impossibilità di funzionamento dell'organo di gestione; si pensi anche all'ipotesi - diversa, ma più evidente - dell'unico amministratore di una società composta da due soci paritetici.
Quanto agli interessi tutelati è possibile rilevare:
(i) che la decadenza dalla carica dell'intero organo amministrativo viene imposta dalla massima citata quasi in base ad una sorta di "interpretazione autentica" della (presumibile) volontà dei soci e quindi impedisce - attraverso la declaratoria di illegittimità della clausola difforme dal principio enunciato - la regolamentazione statutaria di eventuali diversi interessi dei soci stessi, pur meritevoli di tutela: ad esempio nel caso in cui i soci abbiano inteso consentire in ogni caso il perdurare della carica e della delega in capo ad un determinato amministratore per il numero di esercizi sociali (nella s.p.a.) o per il periodo di tempo (nella s.r.l.) previsti all'atto della sua nomina;
(ii) che l'attività gestoria deve comunque essere conforme ai generali principi di correttezza e legalità e che all'esercizio della stessa corrispondono specifiche norme che prevedono e disciplinano la responsabilità degli amministratori.
Le considerazioni sopra esposte e, soprattutto, l'ampio rilievo attribuito dalla Riforma all'autonomia negoziale, consentono di ritenere non più vincolante l'indicazione fornita dal tribunale di Milano nella massima citata, nel senso che, qualora sia previsto un consiglio composto anche da due amministratori, sarà possibile e legittima, ma non obbligatoria, la conseguente previsione della decadenza degli amministratori in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.
Giova infine notare che, in tutte le ipotesi in cui il numero paritario degli amministratori può comportare dissensi paralizzanti o insuperabili difficoltà gestorie, l'interesse dei soci potrebbe essere meglio tutelato mediante il ricorso in via generale (e non solo nella specifica ipotesi della revoca del consigliere delegato) alle ben note clausole "simul stabunt simul cadent" che prevedono la decadenza di tutti gli amministratori quando venga meno anche uno solo di essi.

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