50 - Delega per la costituzione di patrimoni destinati



Massima

19 novembre 2004

La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-bis, lettera a cod. civ., può formare oggetto di delega ad uno o più amministratori od al comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2381 cod. civ..

Motivazione

In prima istanza si rileva che nessuna norma di legge vieta espressamente che formi oggetto di delega ad un amministratore (ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.) la deliberazione di costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-bis, lettera a cod. civ..
Di converso, potrebbe pretendersi di individuare ragioni ostative alla delega nella particolare incidenza - sulla struttura patrimoniale della società - della costituzione di patrimoni separati, rispetto alla quale l'agire di un delegato sarebbe inadeguato.
In realtà, questa incidenza non può essere considerata impeditiva della delega, avuto riguardo a principi di interpretazione sistematica.
È infatti necessario considerare la "confinante" materia del finanziamento destinato ad uno specifico affare (art. 2447-decies cod. civ.).
Malgrado le diversità strutturali correnti tra patrimonio e finanziamento destinati, non si possono disconoscere le numerose affinità, anche in punto di responsabilità patrimoniale (in entrambi i casi si determina infatti formazione di patrimoni separati), tra i due istituti.
Orbene, non è dubbio che, trovando il finanziamento destinato ad uno specifico affare origine in un contratto, la relativa competenza sia normalmente rimettibile all'ambito dei poteri di un amministratore delegato, vale a dire il legale rappresentante che in concreto - munito degli occorrenti poteri in forza di idonea preventiva delibera consiliare - procede alla sottoscrizione del contratto. Non sembra peraltro rinvenirsi nella legge traccia alcuna in merito al dettaglio di tale delega; tutte le specifiche indicazioni di cui all'art. 2447-decies, 2° comma cod. civ. sono infatti inerenti al contenuto contrattuale, non già a quello deliberativo.
Nulla sembrerebbe quindi impedire che il contratto possa scaturire da una delega anche continuativa, purchè opportunamente ampia.
Se così è, non si vede perchè mai si dovrebbe concludere diversamente - in assenza di elementi preclusivi - a riguardo della costituzione del patrimonio destinato di cui alla lettera a) dell'art. 2447-bis cod. civ..
L'argomento favorevole sopra indicato (assenza, nella legge, di un espresso divieto di delega), senz'altro pregiudiziale ad una soluzione positiva del quesito, va tuttavia considerato in una con ulteriori elementi interpretativi, che appaiono parimenti di conforto alla soluzione liberale.
In primo luogo, non sembra potersi sopravvalutare - nel senso di un'interpretazione restrittiva - il frequente utilizzo, in relazione al momento costitutivo del patrimonio destinato, dal termine "deliberazione" che sembrerebbe presupporre competenza collegiale (si vedano l'art. 2447-ter cod. civ. in rubrica ed ai commi 1° e 2°; l'art. 2447-quater cod. civ., comma 1°; l'art. 2447-quinquies cod. civ., comma 3°; l'art. 2447-septies cod. civ., comma 4°).
Il ritenere diversamente proverebbe troppo, giacchè porterebbe a ritenere non compatibile l'istituto con l'affidamento dell'amministrazione sociale ad un amministratore unico. Inoltre, anche in presenza di organo amministrativo collegiale, è evidente che tutto quanto lecitamente delegabile dallo stesso forma appunto - principalmente e cioè in via preliminare - oggetto di deliberazione.
Il ripetuto riferimento quindi, da parte del legislatore delegato, all'assunzione di una "deliberazione" non può valere ad affermare la necessaria collegialità (e, comunque, non sarebbe di per sé impeditivo di delega ad un comitato esecutivo, il che dimostra vieppiù l'inattendibilità dell'argomento).
Nè autorizza verso questa ipotetica collegialità il riferimento ad una "normale" competenza del consiglio di amministrazione, accompagnata dalla previsione di un quorum deliberativo particolare (cfr art. 2447-ter, ultimo comma cod. civ.).
Il richiamo al "consiglio" si spiega, secondo l'interpretazione che appare più probabile, proprio in ordine allo speciale quorum deliberativo rafforzato richiesto dalla norma (maggioranza assoluta dei membri); e la delega ad uno dei membri del consiglio rientra tra i possibili contenuti della "diversa disposizione dello statuto", espressamente consentita dalla norma stessa.
In altre parole, la disposizione intenderebbe rimarcare che, là dove l'organo amministrativo sia collegiale (e la competenza non sia attribuita dallo statuto all'assemblea):
i) la deliberazione costitutiva ovvero quella che attribuisse ad un amministratore delegato il potere costitutivo debba essere sorretta dal quorum rafforzato ivi indicato (salvo che con diversa clausola statutaria si stabilisca, al riguardo, un diverso quorum deliberativo in consiglio, più alto o più basso di quello di legge); e che:
ii) al fine di integrare la "diversa disposizione statutaria" ivi prevista, la possibilità di delega sul punto potrebbe opportunamente essere precisata dallo statuto, ponendosi dubitare della adeguatezza, a tale fine, della generica clausola autorizzativa alla nomina di amministratori delegati, solitamente presente negli statuti societari.
In conclusione, non sembrano constare ragioni per escludere che il consiglio di amministrazione o di gestione possano delegare ad uno o più dei loro componenti le determinazioni di cui all'art. 2447-bis, lettera a) cod. civ.; appare tuttavia opportuno che questa delega:
  • sia consentita espressamente dallo statuto sociale;
  • venga rilasciata dall'organo di amministrazione collegiale con il quorum "rafforzato" previsto dalla legge (ovvero con la diversa maggioranza prevista dallo statuto, per tale deliberazione).

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