Usucapione abbreviata piccola proprietà crurale: destinazione urbanistica del terreno. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 22476 del 22 ottobre 2014)

In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, la destinazione urbanistica del bene costituisce elemento rilevante per la qualificazione del fondo come rustico, poiché, ove il fondo sia destinato ad insediamenti e attività diversi da quelli agricoli, viene meno lo scopo stesso della disposizione di cui all'art. 1159- bis c.c., volto ad incoraggiare e salvaguardare il lavoro rurale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la disciplina della speciale ipotesi di usucapione di cui all'art.1159 bis si impernia sulla natura agricola del fondo che ne costituisce l'oggetto. Per tale ragione non sussisterebbero i presupposti per l'operatività della stessa ove la destinazione urbanistica (risultante dal relativo certificato rilasciato dal Comune) attestasse una vocazione differente rispetto a quella agricola.

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