Trasferimento della proprietà di terreno edificabile in esito ad espropriazione. Circolazione autonoma dei diritti edificatori. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23130 del 12 novembre 2015)

Lo ius aedificandi trova fonte nel diritto di proprietà, del quale rappresenta una facoltà ex art. 832 c.c., sicché i diritti edificatori possono assumere autonoma rilevanza solo in quanto siano oggetto di un'apposita convenzione stipulata dal proprietario dell'area cui accedono; in assenza di tale convenzione, il trasferimento della proprietà del terreno (nella specie, per espropriazione forzata) comporta anche il trasferimento della capacità edificatoria attuale (nella specie, volumetria edificabile connessa a un piano di lottizzazione).

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale la sorte della volumetria edificabile nell'ipotesi di espropriazione dell'area corrispondente al terreno? La risposta in un certo senso è scontata: l'edificabilità segue l'atto ablativo, dal momento che la possibilità di fabbricare non è altro se non una facoltà ricompresa nel diritto di proprietà. Una volta che tale diritto sia stato trasferito, la facoltà che rispetto ad esso è inerente viene parimenti trasferita. Una soltanto è la deroga rispetto all'ordinaria connessione tra diritto dominicale e facoltà di edificare: l'eventuale e ben praticabile cessione dei diritti edificatori.

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