La vicinanza



Tra i principi fondamentali in tema di servitù viene annoverata la vicinanza. Essa viene logicamente ricavata dalla struttura del diritto, che per lo più implica, ai fini della possibilità concreta che un fondo possa essere di utilità all'altro, una relazione spaziale di tal genere.

Questa caratteristica (assente nelle servitù di uso pubblico: cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 28869/2021) suole essere compendiata dal brocardo praedia vicina esse debent.

Occorre tuttavia rilevare che la legge non fa alcun cenno di questo requisito, la cui indispensabilità viene in genere negata, se intesa in senso meramente letterale nota1.

Si pensi alla servitù di elettrodotto ed anche a quella industriale. Qualora dovessimo intendere la vicinitas come contiguità fisica tra i fondi, questo varrebbe sicuramente ad escluderla nelle figure in esame. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso infatti tra fondo dominante (es.: la centrale elettrica e la sottostazione di destinazione) e fondo servente (i terreni attraversati dalle linee elettriche), come è agevolmente intuibile, possono intercorrere anche ampie distanze.

Diversamente deve dirsi per la servitù di passaggio, la quale, al contrario, postula uno stretto nesso tra i fondi. In definitiva la vicinitas è una relazione che deve essere qualificata alla stregua dell' utilitas con riferimento al tipo di servitù nota2.

Va pertanto intesa come contiguità tra i fondi tutte le volte che questa stretta vicinanza risulta funzionale rispetto al contenuto del diritto, può invece riferirsi ad una situazione spaziale assai meno vincolata nei casi in cui la servitù assicuri utilità specifiche. Ad esempio rispetto ad una servitù altius non tollendi sicuramente non è richiesta la contiguità dei fondi, ma neppure sarebbe consentita una distanza tale da non arrecare nessuna utilità al fondo dominante.

Quando l'utilità propria della servitù consista nel trarre materiale da una cava (magari posta assai lontano) a servizio di una cementeria (servitù industriale) la vicinanza si risolve in un mero nesso funzionale che non può essere distinto rispetto all' utilitas.

Note

nota1

Cfr. Grosso-Deiana, Le servitù prediali, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli Torino, 1963, p.202; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.645; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.554.
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nota2

Dottrina e giurisprudenza sul punto sono concordi. Si vedano, tra gli altri, Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.262; Burdese, Servitù prediali, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1960, p.11; Grosso, Le servitù prediali, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1963, pp.168 e ss. Per la giurisprudenza Cass. Civ. Sez. II, 2624/84 top2

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BURDESE, Servitù prediali, Milano, Trattato dir.civ., 1960
  • GROSSO, Le servitù prediali, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, 1963
  • GROSSO DEIANA, Le servitù prediali, Torino, 1963

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