Stipulazione plurima di mutui a compensi ridotti: aspetti deontologici dell’attività notarile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9358 del 17 aprile 2013)

Deve essere assolto dall’incolpazione di violazione dell’art. 147, comma 1, lettera c) della legge notarile il professionista sanzionato per aver stipulato numerosi mutui percependo compensi inferiori ai minimi previsti dalla tariffa notarile, dovendosi ritenere l’abrogazione dei minimi applicabile anche al notariato in quanto attività inerente i servizi professionali, …… laddove come la tariffa non è di per sé garanzia di qualità della prestazione, così la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso non equivale a prestazione scadente.
A poco vale l'accortezza di fissare gli orari di stipula in momenti non ricompresi nella fascia oraria espressamente vincolata, atteso che l'attività complessiva che ruota intorno alla stipula degli atti implica un insieme di incombenze e di adempimenti che, a fronte di una percentuale di atti elevata svolti fuori sede, documentano la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6 del codice deontologico, laddove impone al notaio di assistere personalmente allo studio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema non è l'erogazione della prestazione notarile percependo onorari inferiori a quelli previsti dalla tariffa (stante il valore relativo che ormai quest'ultima assume), quanto piuttosto la qualità dell'operato del professionista. Non è il fatto di praticare tariffe "basse" ad integrare la condotta di illecita concorrenza, quanto piuttosto il fatto di fornire una prestazione scadente o a ricorrere a procacciatori d'affari.
Attenzione però all'aspetto quantitativo della stipula fuori studio: una prevalenza di siffatta attività esterna potrebbe importare la violazione dell'obbligo di attendere allo studio principale (art.6 del Codice deontologico).

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