Stipula di contratto preliminare notarile. Obblighi di consiglio del cliente. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 31936 del 16 novembre 2023)

Il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare è tenuto a compiere le attività non solo preparatorie, ma anche successive, necessarie per il conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri anche l’obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il notaio è sempre tenuto a dare il proprio consiglio al cliente, al limite anche nel senso di dissuaderlo dalla stipula dell'atto quando ciò corrispondesse al migliore interesse di chi si è affidato alla sua competenza professionale. E' questo il senso della decisione della S.C. che si è pronunciata in merito ad una vicenda che vedeva il notaio aver stipulato un contratto preliminare di vendita immobiliare in base al quale il costruttore si obbligava alla cessione di due unità immobiliari, pur avendo già ceduto il suolo sul quale avrebbe dovuto sorgere il fabbricato ad un terzo.

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