Responsabilità oggettiva dell’albergatore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5030 del 4 marzo 2014)
La responsabilità dell’albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto dell’introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo. Per cui spetta a lui offrire la prova liberatoria.