Inadempimento dell'obbligazione e responsabilità oggettiva



Vi sono casi in cui la responsabilità sembra avere carattere oggettivo, poichè si prescinde dalla considerazione del dolo o della colpa del soggetto obbligato e non è data a costui nemmeno la possibilità di dare la prova di essersi comportato diligentemente nota1 .

Nel deposito in albergo è del tutto irrilevante provare la diligenza nell'adempimento ovvero l'aver approntato ogni misura idonea ad evitare danni: l'obbligato è comunque considerato responsabile. Ai sensi dell'art. 1783 cod. civ. gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo (Cass. Civ. sez.III, 5030/2014; Cass. Civ. Sez. III, 479/76; cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26887/2014 per il furto subito sul vagone letto ferroviario). La disciplina è minuziosamente prevista dalla legge: da un lato l'art. 1783 cod. civ. elenca una serie di casi in cui la cosa si può considerare come portata in albergo, dall'altro l'art. 1785 cod. civ. prevede i limiti entro i quali opera l'esonero dalla responsabilità (riconducibile al cliente, a forza maggiore, alla natura della cosa) nota2 .

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p. 683.
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nota2

La responsabilità dell'albergatore è comunemente ritenuta di natura oggettiva (Fiorentino, Del deposito, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 120, Mastropaolo, Il deposito, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p. 551) o come responsabilità c.d. di occasione, che ricorrerebbe quando il danno si verifica in occasione dell'espletamento di una qualsiasi attività imprenditoriale della persona chiamata a risponderne (Geri, voce Albergatore (responsabilità dell'), in N.sso Dig.it., Appendice I, 1980, p. 203): non si vede, tuttavia, in che cosa quest'ultima categoria si distinguerebbe dalla responsabilità oggettiva propriamente detta, se non per la rilevanza di eventi qualificabili come forza maggiore (es.: la rapina, quando tuttavia abbia a verificarsi in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18651/03 ).
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Bibliografia

  • FIORENTINO, Del deposito, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1970
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GERI, Albergatore (responsabilità dell'), N.sso Dig. it., I, 1980
  • MASTROPAOLO, Il deposito, Torino, Trattato Rescigno, 12, 1985

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