Responsabilità del notaio: dies a quo a far tempo del quale corre il termine prescrizionale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3176 del 18 febbraio 2016)

In tema di risarcimento del danno contrattuale per responsabilità professionale del notaio, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione occorre verificare, non la data di stipula del rogito, bensì il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del cliente-creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per aver erroneamente asseverato l'inesistenza di pesi e vincoli sul bene immobile oggetto di una compravendita, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata, avendo ancorato il dies a quo di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell'atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti, i quali avevano subito la risoluzione di un successivo contratto di compravendita, dagli stessi concluso con terzi, in quanto l'immobile era risultato gravato da ipoteca).

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronuncia sui c.d. danni "lungolatenti".
La prescrizione non decorre dal giorno di stipula del contratto perfezionato per il tramite del ministero notarile, bensì dal giorno in cui si manifesta il pregiudizio in capo al danneggiato. Va da se come questo momento possa estrinsecarsi anche dopo un periodo di tempo notevolmente successivo a quello in cui ebbe a perfezionarsi il contratto, con conseguente praticabilità dell'azione risarcitorie anche a distanza di decenni.

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