Ragionamento ipotetico alla base della quantificazione del danno risarcibile da parte del notaio per l’omissione dell’obbligo di eseguire le visure ipotecarie. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18244 del 26 agosto 2014)

Incorre in responsabilità professionale il notaio che rogiti un contratto di compravendita immobiliare senza compiere le visure dei pubblici registri per verificare la libertà e disponibilità dell'immobile; tuttavia il danno risarcibile derivante da tale condotta non si identifica necessariamente col prezzo pagato dall'acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
(In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento al caso in cui il prezzo di una compravendita immobiliare risultava essere stato corrisposto quasi per intero dall'acquirente in data anteriore alla stipulazione dell'atto notarile - ha identificato il danno risarcibile unicamente nel versamento della parte residua del corrispettivo, ritenendo che il pregiudizio anteriormente subìto dal cliente appartenesse ad una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia, che parte dal presupposto costituito dalla dichiarazione dell'obbligo risarcitorio in capo al professionista a causa della propria condotta negligente, è contrassegnata da un ragionamento ipotetico. La quantificazione del pregiudizio per avere effettuato malamente le visure sull'immobile in effetti ipotecato non corrisponde necessariamente all'integralità del prezzo pagato dall'acquirente, ma alla differenza tra la situazione economica in cui si trova l'acquirente in considerazione del pregiudizio riportato e quella in cui si sarebbe trovato qualora la condotta professionale fosse stata perfettamente adempiente.
Nel caso in esame, infatti, l'acquirente aveva versato gran parte della somma relativa al prezzo prima della stipula del contratto definitivo di vendita: conseguentemente tale somma sarebbe stata comunque perduta da quella che sarebbe rimasta mera parte promissaria acquirente.

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