Quando la terrazza "vira" in "veranda" o "lavatoio" perde per strada le agevolazioni "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 4592 del 28 febbraio 2018)

Il locale qualificato come terrazza ma accatastato come veranda o lavatoio rientra nel computo della superficie utile complessiva e fa dell'abitazione una casa di lusso: sono, pertanto, revocate al contribuente le agevolazioni fiscali sulla prima casa.
Il calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato di lusso ai sensi dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’abitabilità, in quanto quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che, attualmente, il requisito rilevante consiste nella qualificazione della porzione immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, il tormentone non finisce mai. Quali sono le superfici da computare ai fini di verificare se i limiti dimensionali dell'appartamento superano quelli previsti dal d.m. 2 agosto 1969 ai fini della qualificazione della casa come "di lusso"? La terrazza infatti è esclusa nel calcolo della superficie complessiva, ma non altrettanto si può dire per la "veranda" o il "lavatoio". Nel caso di specie all'appartamento, al sesto piano di uno stabile, era annessa una "terrazza" a piano settimo, tuttavia accatastata come "veranda", dunque da ricomprendere nella superficie utile che, nella fattispecie, veniva così ad eccedere la fatidica soglia dei 240 metri quadrati.

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