Poteri di controllo del socio accomandante. La facoltà di cui al III comma dell'art. 2320 cod.civ. deve essere esercitata secondo il principio di buona fede oggettiva. (Tribunale di Fermo, 27 settembre 2016)
Deve essere rigettata l’istanza del socio accomandante volta a ottenere un provvedimento d’urgenza del giudice per l’ispezione dei beni aziendali mancando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora laddove manchi la prova che il preteso difetto di conoscenza circa lo stato di conservazione dei beni sociali sia addebitabile alla condotta ostruzionistica del socio accomandatario e non sia stato dimostrato come il comportamento di quest’ultimo possa provocarne l’aggravamento nelle more di un’eventuale controversia nel merito.