Amministrazione e rappresentanza nella società in accomandita semplice



L'amministrazione e la rappresentanza della società in accomandita semplice non possono che essere affidati ai soli soci accomandatari, la cui posizione, sotto questo profilo, è assimilabile a quella dei soci di una società in nome collettivo. Agli accomandanti tocca una posizione più defilata, non potendo ingerirsi nella gestione attiva degli affari sociali, pena la perdita del beneficio della responsabilità limitata. Ciò non significa che essi siano del tutto privi di poteri consultivi e di controllo, come si vedrà nel corso dell'analisi che segue. Inoltre anche gli accomandanti sono coinvolti nelle vicende relative alla nomina ed alla revoca degli amministratori.

Prassi collegate

  • Quesito n. 780-2013/I, Costituzione di s.a.s. da parte di fallito ammesso al fondo di solidarietà per le vittime dell’usura

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