Società in accomandita semplice: il regime dell'amministrazione



L'art. 2318 cod. civ. si occupa di mettere a fuoco la figura dei soci accomandatari. La norma stabilisce da un lato che costoro abbiano i diritti e siano gravati dagli obblighi propri dei soci di una società in nome collettivo, dall'altro che l'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari. Ciò rinviene giustificazione in relazione al duplice regime della responsabilità per gli atti compiuti in nome e per conto della società. E' infatti conforme a logica che rispondano personalmente in via solidale ed illimitata con la società soltanto coloro che ne possono spendere il nome, svolgendo concretamente atti di amministrazione. In questo senso si comprende anche il motivo per cui la legge sanziona con la perdita del beneficio della responsabilità limitata il comportamento di coloro che, tra i soci accomandanti, abbiano ad ingerirsi nella gestione della società, ponendo in essere atti di gestione a loro istituzionalmente preclusi.

Se l'attività di gestione sociale è affidata esclusivamente ai soci accomandatari (secondo le regole proprie, come detto, della società in nome collettivo), non è escluso che anche agli accomandanti possano essere riconosciuti alcuni diritti e poteri aventi, in senso lato, carattere amministrativo. In particolare essi (art. 2319 cod. civ. ) concorrono alla nomina e revoca degli amministratori quando l'atto costitutivo ne prevede la designazione con atto separato rispetto dall'atto costitutivo (risolvendosi altrimenti in una modifica dei patti sociali, per la quale occorre l'unanimità dei consensi).

A favore degli accomandanti la legge sancisce altresì una serie di facoltà che temperano il generale divieto di ingerenza nell'amministrazione societaria. Ad essi è infatti consentito trattare o concludere affari in nome della società, purché siano autorizzati da una procura speciale rilasciata dagli amministratori accomandatari e quindi in modo da restare pur sempre assoggettati alle loro direttive (art. 2320 cod.civ.) nota1. Analogamente essi possono prestare la loro opera manuale od intellettuale all'interno della società sotto la direzione degli amministratori. L'atto costitutivo può altresì prevedere che per determinate operazioni gli amministratori debbano richiedere autorizzazioni o pareri preventivi agli altri soci (anche accomandanti) o stabilire poteri di ispezione e controllo a favore degli accomandanti, sia pure nei limiti imposti dal generale divieto di ingerenza nell'amministrazione. La richiesta di parere o del consenso del socio accomandante prima del compimento di un determinato atto merita di essere messa debitamente a fuoco. Si pensi all'atto di acquisto di un bene immobile, di vendita, di sottoposizione ad ipoteca. Anche se la necessità di acquisire il consenso preventivo all'operazione possiede una valenza semplicemente interna (non potendo incidere sulla validità dell'atto: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9454/92 ), può ben essere opportuno che si dia atto di esso nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata. Ciò anche per evitare eventuali azioni risarcitorie dell'accomandante nei confronti dell'accomandatario. E' inoltre il caso di osservare come in giurisprudenza sia stato deciso nel senso dell'indispensabilità dell'unanime decisione dei soci nell'ipotesi in cui debba essere compiuto un atto estraneo rispetto all'oggetto sociale (Tribunale di Roma, 18/11/2002).

In ogni caso è poi previsto il diritto per i soci accomandanti di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, controllandone l'esattezza attraverso la consultazione dei libri e degli altri documenti societari (art. 2320 cod. civ. ). Agli accomandanti spetta altresì il diritto di concorrere all'approvazione del bilancio senza che ciò implichi violazione del divieto di immistione.

Note

nota1

E' chiaro tuttavia come non potrebbe essere consentito all'accomandante, senza che in tal modo si verifichi una violazione della regola che prevede il divieto di immistione (art. 2320 cod. civ. ), di agire in forza di una procura generale, ovvero di una procura specifica per una serie indeterminata di atti tale da far ritenere sostanzialmente a lui delegata un'attività di gestione qualificata da una vasta possibilità di scelte operative. E' significativa al riguardo l'espressione dell'art. 2320 cod. civ. ai sensi del quale è consentito il conferimento all'accomandante soltanto di "procura speciale per singoli affari".
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Prassi collegate

  • Quesito n. 880-2014/I, Ragione sociale di s.a.s. priva di accomandatario
  • Quesito n. 1154-2014/I, Procura a compiere atti di amministrazione da accomandatario ad estraneo
  • Quesito n. 818-2014/I, Effetti del concordato preventivo sul socio illimitatamente responsabile
  • Quesito n. 383-2014/I, Proposta di concordato nelle società di persone
  • Quesito n. 86-2013/I, Clausola di SAS che limita i poteri dell’accomandatario
  • Quesito n. 96-2012/I, Società in accomandita semplice e nomina di liquidatore estraneo alla compagine sociale

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