Opzione, puntuazione, contratto preliminare. Puntuazione di clausole e puntuazione "completa": una distinzione che nega ciò che afferma? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14111 del 23 maggio 2023)

Qualora il definitivo assetto (su base contrattuale) di interessi tra le parti non si formi immediatamente per mezzo di un unico atto, si possono prospettare tre diverse ipotesi, produttive di differenti conseguenze giuridiche: a) il patto d'opzione ex art. 1331 cod.civ., negozio bilaterale con cui si concorda l'irrevocabilità della dichiarazione di una delle parti relativamente ad un futuro contratto che sarà concluso con la semplice accettazione dell'altra parte (relativamente ad un regolamento negoziale interamente contemplato nel patto di opzione), la quale però rimane libera di accettare o meno detta dichiarazione, entro un certo termine; b) il c.d. "contratto preparatorio" in senso stretto (o "puntuazione"), con cui i contraenti si accordano su taluni punti del futuro contratto, in occasione della cui stipula (a cui le parti non sono obbligate, così come nei casi in cui sono intercorse semplici trattative) non sarà necessario un nuovo incontro di volontà sui punti già definiti; c) il contratto preliminare, diretto ad obbligare le parti (o una sola nel caso di preliminare unilaterale) a stipulare un futuro contratto.
La riconduzione della fattispecie concreta ad una di tali ipotesi rientra tra i compiti del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità per errore di diritto solo se, nel delineare la fattispecie legale, egli abbia violato le norme disciplinanti la sua configurazione giuridica, e per errore di motivazione solo se lo stesso sia incorso in vizi di incongruità nell'apprezzamento dei fatti sottoposti al suo esame.
Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (c.d. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (c.d. puntuazione completa di clausole).
Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all'attuale raggiungimento di un accordo.
In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l'interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l'onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, fornendo la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. interviene nuovamente sul tema della puntuazione, riprendendo Cass. Civ., 2204/2020, che rappresentava una cesura interpretativa rispetto ai precedenti (si veda Cass. civile, sez. II 2009/2561 la quale, pure in tema di puntuazione "completa", negava comunque la natura vincolante di intese non ancora giunte al punto di risultare giuridicamente vincolanti).
Di non speciale rilevanza la distinzione tra opzione, contratto preliminare e minuta di puntuazione (o contratto preparatorio): dando per scontati gli elementi differenziali tra le riferite figure, la S.C. si sofferma ancora una volta sulla differenza tra la "puntuazione di clausole" e la "puntuazione completa di clausole". Nella prima, afferente ad intese parziali, sarebbe scontato osservare come non vi sia ancora la conclusione di un contratto (generandosi al più una responsabilità precontrattuale per ingiustificata rottura delle trattative), salva la prova contraria. Nella seconda invece scatterebbe una sorta di presunzione semplice di perfezionamento dell'accordo contrattuale, peraltro vincibile dalla prova contraria, vale a dire della mancanza di una effettiva volontà delle parti di concludere un vincolo negoziale. Invero la riferita distinzione più che capillare, appare essere chiaroscurale. Infatti concludere nel senso che la "puntuazione completa di clausole" abbia condotto al perfezionamento di un vincolo contrattuale, determina automaticamente la qualifica di un siffatto congegno negoziale in chiave di contratto. Magari anche definitivo e non semplicemente prellminare.

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