Nullità della clausola statutaria che preveda il deferimento delle controversie sociali ad arbitri nominati dalle parti, non conformemente ai requisiti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15892 del 20 luglio 2011)
La norma dell'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, contempla l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis c.c., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall'art. 808 c.p.c.. Ne consegue che se, in violazione di tale prescrizione, l'atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria possa essere introdotta soltanto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.