Nullità del preliminare di vendita per indeterminazione ed indeterminabilità del prezzo, parallela valenza di accordo risolutivo di preesistente comodato e formazione di nuovo titolo di detenzione del bene. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25593 del 14 novembre 2013)

Il contratto preliminare di vendita, che contenga altresì l'accordo secondo cui il promissario acquirente continui a godere del bene, ritenendo risolto per mutuo consenso il precedente rapporto di comodato esistente tra le parti, costituisce un autonomo titolo di godimento della cosa promessa, con la conseguenza che la nullità dello stesso preliminare, pur incidendo sull'accordo ad esso collegato, non fa rivivere il preesistente rapporto, occorrendo a tal fine una nuova manifestazione di volontà dei contraenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Evidente che l'indeterminatezza combinata all'assenza di parametri che possano far concludere nel senso dell'impossibilità di determinare il prezzo per la vendita che le parti si sono obbligate a concludere in forza del contratto preliminare ne comporti la nullità. Meno evidente che, per effetto di tale invalidità risulti travolto anche il parallelo e contestuale accordo con il quale da un lato veniva risolto l'esistente contratto di comodato avente ad oggetto il bene promesso in vendita, dall'altro la detenzione dello stesso veniva lasciata nella disponibilità della parte promissaria. Se ne è dedotta la non reviviscenza del comodato.

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