Nei contratti bancari (mutuo, finanziamento fondiario, apertura di credito in conto corrente, etc.)
il tasso degli interessi applicato viene per lo più determinato in relazione alle condizioni generali praticate dagli istituti creditizi sulla piazza. Il problema di una siffatta clausola (ciò che può essere riferito anche alla pattuizione, analoga sotto il profilo in esame, del riferimento agli usi bancari) è quello di una valutazione di ammissibilità non soltanto alla stregua del III comma dell'art.
1284 cod.civ. nonchè dell'art.
1346 cod.civ., bensì anche del III comma dell'art.
4 della l.1992 n.154 superato dal successivo art.
117 del d. lgs. 1993 n. 385 (c.d. T.U. in materia bancaria e creditizia), ai sensi del quale
sono nulle e devono considerarsi come non apposte le clausole di rinvio agli usi funzionali alla determinazione della misura del tasso di interesse.
La giurisprudenza sul punto ha conosciuto un netto mutamento di opinione rispetto al precedente orientamento espresso a favore della piena legittimità e vincolatezza delle pattuizioni in discorso. E' stato infatti deciso (relativamente ad una fattispecie peraltro non sottoposta al rigore del precitato intervento del legislatore inteso ad escludere ogni riferimento agli usi) da un lato che il requisito della forma scritta si può ritenere soddisfatto anche per relationem, dall'altro l'insufficienza, a tal fine, del semplice rinvio generico "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
11042/97 ).
Cosa accade nell'ipotesi in cui il mutuatario abbia corrisposto alla banca interessi superiori alla misura legale in forza di una clausola nulla relativa alle riferite norme?
Secondo un indirizzo risalente, la corresponsione di interessi ultralegali, ma non usurari, convenuti in difetto di forma scritta, darebbe vita ad una fattispecie di adempimento di
obbligazione naturale. Come tale non sarebbe possibile agire per la ripetizione di quanto spontaneamente pagato (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
2262/84 )
nota1.
Occorre tuttavia osservare come questa impostazione può dirsi ormai superata per effetto dell'introduzione delle riferite innovazioni normative. Sarebbe infatti difficile sostenere che l'esecuzione di quanto previsto da un accordo espressamente qualificato come nullo possa essere supportata da un obbligo di carattere morale o sociale
nota2.
Note
nota1
Tesi avallata anche da una parte della dottrina: così infatti Avanzato, voce Mutuo, in Enc.Forense, vol.IV, 1959, p.1190; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.126; Marinetti, voce Interessi, in N.sso Dig.it., vol.VIII, 1962, p.867 e Mastropaolo, I contratti reali, in Tratt.dir.civ., vol.VII, Torino, 1999, p.490, a giudizio del quale l'obbligazione naturale non troverebbe la propria fonte in un contratto per cui non si potrebbe pretendere la concorrenza degli elementi propri di questo, fra cui il rispetto delle prescrizioni formali.
top1nota2
E' di questa opinione la dottrina prevalente: cfr. Simonetto, I contratti di credito, Padova, 1953, p.263; Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Tratt.dir. civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.92; Teti, Il mutuo, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.679; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.715; Nivarra, voce Obbligazione naturale, in Dig.disc.priv., vol.XII, 1995, p.388.
top2Bibliografia
- AVANZATO, Mutuo, Enc.forense, IV, 1959
- GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MARINETTI, Interessi, N.sso Dig.It., VIII, 1962
- MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
- MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
- NIVARRA, Obbligazione naturale , Dig.disc.priv., XII, 1995
- SIMONETTO, I contratti di credito, Padova, 1953
- TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985