Normativa tributaria, obblighi del contraente-contribuente e responsabilità del notaio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26369 del 16 dicembre 2014)

Il notaio incaricato di redigere l’atto pubblico di trasferimento immobiliare, il quale abbia compilato la dichiarazione a fini Invim, sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato rispetto ai valori finali e iniziali, e abbia provveduto alla relativa registrazione senza avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, almeno quando è ragionevolmente probabile che quelle fornite dalla parte non lo siano, pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata richiesta dalla particolare qualificazione tecnico/giuridica della prestazione professionale - oggetto dell’incarico conferito dal cliente e quindi ricompresa nel rapporto di prestazione di opera professionale e nel contempo intrecciata alle peculiari funzioni notarili pubblicistiche - atteso che tra i mezzi e i comportamenti rientranti nella prestazione professionale cui il notaio si è obbligato vi è quello di fornire consulenza tecnica alla parte, finalizzata non solo al raggiungimento dello scopo privatistico e pubblicistico tipico al quale l’atto rogando è preordinato, ma anche a conseguire gli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi imposti da tale normativa; con la conseguenza di rispondere dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione concreta posta all'attenzione della S.C. è invero ormai normativamente obsoleta, riguardando le modalità di compilazione del modulo INVIM, imposta scomparsa da oltre un decennio e di cui nessuno soffre particolarmente la mancanza. Tale imposta, che colpiva l'incremento di valore dell'immobile, era posta a carico del venditore e doveva essere computata, in forza di calcoli complessi, in base alla differenza tra il valore iniziale (al tempo dell'acquisto del bene) ed il valore finale (quello di vendita). Gli elementi in base ai quali compilare la relativa dichiarazione dovevano essere forniti dal venditore, ma spesso il notaio suppliva alle mancanze della parte alienante e/o del consulente fiscale della stessa, pressato dall'esigenza di perfezionare la vendita. La S.C., con la pronunzia in commento viene a sanzionare il notaio, colpevole di essersi limitato a riportare le dichiarazioni di valore del venditore senza avvisare (rectius: assicurarsi la prova di aver avvisato) la parte delle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere o non plausibili, ciò che può condurre (come nel caso di specie) ad accertamento tributari.

Aggiungi un commento