Non è usucapibile una servitù consistente nel diritto di far protendere i rami di un albero sul fondo altrui. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 21694 del 26 agosto 2019)
Il proprietario del fondo confinante non può acquistare per usucapione il diritto di far propendere i rami degli alberi sul terreno del vicino. Il diritto di pretendere la potatura dei rami che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinato dall'art. 896 cod.civ. può essere esercitato anche da una fondazione bancaria, la quale agisce quale semplice soggetto privato a tutela di un proprio diritto leso dalla condotta di altro soggetto privato, senza con ciò venga a implicare il coinvolgimento del fine istituzionale dell'Ente.