Legato in sostituzione di legittima, intento di conseguire la quota di riserva e necessaria rinunzia al legato. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30384 del 2 novembre 2023)

In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 cod.civ., un legato avente ad oggetto un bene immobile (come nella specie: ed infatti la testatrice ha lasciato al marito l’usufrutto su beni immobili), qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 cod.civ., comma 1, n. 5, risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.
A proposito dei requisiti di forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili, è stato ribadito che la rinuncia necessita della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, mentre ove tale situazione non ricorra ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali, tuttavia, non rientra la proposizione dell’azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si pone nel solco della prevalente giurisprudenza in materia, in particolare confermata da Cass. S.U., 7098/11. La valida rinunzia al legato avente ad oggetto beni immobili, quand'anche si trattasse di legato sostitutivo della legittima, non può non richiedere la forma scritta a pena la nullità ai sensi del n. 5 dell'art.1350 cod.civ. (cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, ord. 13530/2022).
Il ragionamento sotteso a tale conclusione è il seguente:
1) il legato, anche sostitutivo di legittima, viene acquisito automaticamente alla morte del disponente ex art. 649 cod.civ.;
2) l'acquisizione automatica del lascito importa che il patrimonio del legatario possa dirsi incrementato dei beni (immobili) che ne costituiscono l'oggetto;
3) la rinunzia al legato non può non importare la parallela dismissione dei beni che già siano entrati a far parte del patrimonio del beneficiario;
4) quando questi beni siano immobili occorre fare applicazione del principio di cui all'art. 1350 cod.civ. quanto all'onere formale;
5) quanto riferito si applica anche al legato sostitutivo, che si differenzia rispetto alla fattispecie ordinaria solamente per la regola ulteriore, avente natura processuale, in base alla quale si appalesa necessaria, ai fini dell'esperibilità dell'azione di riduzione, la preventiva rinunzia al legato.
Questo non toglie che possa invece mancare qualsiasi onere formale per la rinunzia al legato sostitutivo non avente ad oggetto diritti reali immobiliari. Potrebbe addirittura darsi una rinunzia tacita, ritraibile interpretativamente da contegni concludenti (anche se è stato deciso che la mera proposizione dell'azione di riduzione potrebbe non importare necessariamente l'intento di respingere il legato (Cass. Civ. Sez. II, 26955/08).

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