Rinunzia al legato in sostituzione di legittima




Se il legatario in favore del quale è stato effettuato il lascito a titolo particolare in sostituzione della propria quota di riserva ai sensi dell'art.551 cod.civ. intende conseguire quest'ultima, "può rinunciare al legato e chiedere la legittima". Al riguardo non pare essere sufficiente la semplice dichiarazione generica di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario (Cass.Civ. Sez.II, 4527/92 ).

La rinunzia al legato sostitutivo non pare, al di là degli effetti peculiari che presenta in relazione al fatto di costituire il presupposto onde poter esperire l'azione di riduzione volta ad ottenere il soddisfacimento dei diritti del legittimario (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 16252/13) , essere qualificata da specificità rispetto alla figura più generale della rinunzia a qualsivoglia legato.

Si badi al riguardo all'opinione degli interpreti, volti a qualificare più propriamente in chiave di "rifiuto" l'atto in parola, stante la provvisorietà dell'efficacia acquisitiva automatica, atta ad essere risolta retroattivamente in conseguenza dell'espressione della volontà dismissiva. Ancora è possibile ricordare le problematiche sorte in materia di forma della rinunzia, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il legato abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, questione di cui si dirà separatamente.

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