Lastrico solare: criterio per l’individuazione della legittimazione passiva nel giudizio di risarcimento per danni da infiltrazione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3454 del 6 marzo 2012)

In materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni da infiltrazione causati alle proprietà sottostanti va posta in capo al proprietario del lastrico solare soltanto allorché detti danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva, spettando altrimenti al condominio. Qualora pertanto detto proprietario, nel giudizio instaurato nei suoi confronti, intenda eccepire il proprio difetto di legittimazione, egli ha l'onere di precisare, con opportuni riferimenti agli atti processuali, che l'azione introduttiva del giudizio era stata esercitata o comunque si era rivelata, all'esito dell'istruzione, come avente a oggetto una situazione dannosa non imputabile al medesimo in via esclusiva, ma della quale doveva rispondere il condominio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia fa il paio con Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3465 del 6 marzo 2012 che in pari data ha configurato una responsabilità del condomino utilizzatore esclusivo del lastrico solare a titolo di custodia ex art. 2051 cod.civ..
Da tale configurazione sostanziale del fenomeno non possono che scaturire consonanti conseguenze processuali con riferimento alla legittimazione passiva: soltanto se si fa questione di omissione di quelle cautele che incombono al custode della res la chiamata in giudizio avrà quale termine di riferimento passivo il condomino, altrimenti dovendo la domanda essere proposta nei confronti del condominio.

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