La responsabilità del notaio per mancata esecuzione delle visure: fondamento e limiti. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 903 del 16 gennaio 2013)
Il notaio officiato di un atto comportante il trasferimento di un immobile, che non abbia compiuto diligentemente le visure ipocatastali non rilevando l'esistenza di un'ipoteca, può essere condannato a titolo di risarcimento in forma specifica, a procurare la cancellazione della formalità. D’altro canto, tale risarcimento in forma specifica presuppone la possibilità di ottenere il consenso del creditore, che l'incombente non sia eccessivamente gravoso sotto i profili dell'attività da svolgere e della congruità, rispetto al danno, dalla somma da pagare.