La responsabilità del notaio per mancata esecuzione delle visure: fondamento e limiti. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 903 del 16 gennaio 2013)

Il notaio officiato di un atto comportante il trasferimento di un immobile, che non abbia compiuto diligentemente le visure ipocatastali non rilevando l'esistenza di un'ipoteca, può essere condannato a titolo di risarcimento in forma specifica, a procurare la cancellazione della formalità. D’altro canto, tale risarcimento in forma specifica presuppone la possibilità di ottenere il consenso del creditore, che l'incombente non sia eccessivamente gravoso sotto i profili dell'attività da svolgere e della congruità, rispetto al danno, dalla somma da pagare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione non porta invero un'assoluta novità: nello stesso senso si veda infatti Cass. 26 gennaio 2004 n.1330. D'altronde è ben più utile per colui che fosse stato danneggiato dalla condotta negligente del professionista che quest'ultimo elimini in radice il pregiudizio. Tale utilità sicuramente si sostanzia in una condotta del notaio che abbia quale esito quello dell'eliminazione della formalità ipotecaria, ottenendo in fatto la situazione di libertà da formalità pregiudizievoli già attestata nell'atto stipulato. Come è evidente il limite intrinseco della statuizione è che il creditore ipotecario sia disponibile a prestare il proprio assenso: un conto infatti è cancellare l'ipoteca non indicata, altra cosa è pagare il debito garantito dall'iscrizione ipotecaria.

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