La responsabilità del notaio per l'imposta principale di registro non fa venir meno quella, a titolo di coobbligati solidali, delle parti sostanziali dell'atto stipulato nel loro interesse. (CTR Campobasso, Sez. II, sent. n. 619 del 6 dicembre 2016)
In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463/1997, è responsabile d’imposta ma, come stabilito dall’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’attto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso di inadempimento, l’avviso di liquidazione.