La responsabilità del notaio in caso di compravendita di immobile gravato da ipoteca per un debito che la parte venditrice afferma, contrariamente al vero, di aver provveduto ad estinguere. (Appello di Roma, 19 febbraio 2013)

Poiché tra gli obblighi accessori del notaio stipulante rientra l'attività di consulenza rispetto allo scopo tipico dell'atto in concreto da compiere, nel caso in cui l'atto riguardi la compravendita di un immobile gravato da iscrizione ipotecaria per debito della parte venditrice (che, per questo, è tenuto ad estinguere il debito prima della vendita salvo che l'acquirente non si accolli il debito diminuendo l'importo del corrispettivo della compravendita), il notaio non può limitarsi a trattare solo i rapporti interni tra le parti, ma deve indicare la peculiare situazione della garanzia reale che riguarda il bene negoziato, senza limitarsi alla sola allegazione di dichiarazioni della parte venditrice che attestino una condizione del bene diversa da quella che emerge da
atti ufficiali, giungendo sino ad una manifestazione di contrarietà alla stipula dell'atto ove ciò sia rispondente all'interesse del cliente al quale, in caso contrario, deve essere richiesto uno specifico atto di esonero da responsabilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso è emblematico: in sede di stipula di una vendita immobiliare il notaio da atto dell'esistenza dell'ipoteca a garanzia di un mutuo a suo tempo sovvenuto al venditore. Viene altresì riportata la dichiarazione del venditore di aver già provveduto all'estinzione del debito e che, pertanto, la garanzia reale è soltanto formale. Cosa accade nell'ipotesi in cui la detta dichiarazione dell'alienante si riveli non rispondente al vero?
Secondo la Corte di merito, ancorchè non sia dubbia la piena validità dell'atto, il professionista avrebbe dovuto sconsigliare il cliente, dissuadendolo dal perfezionare l'atto, pretendendo di essere esonerato da responsabilità nell'ipotesi in cui il cliente avesse comunque manifestato l'intento di procedere.

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