L’acquirente del fondo intercluso per parziale alienazione non può far valere il proprio diritto ex 1054 cc nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dell’alienante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21526 del 18 ottobre 2011)
In tema di servitù di passaggio, nell'ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, sia divenuto intercluso per effetto d'alienazione di una parte di esso a titolo oneroso, il diritto dell'acquirente di ottenere la costituzione coattiva e gratuita della servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1054 c.c., nel residuo fondo dell'alienante, può farsi valere soltanto nei confronti di quest'ultimo e dei suoi eredi, non anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dell'alienante medesimo.