Servitù coattiva di acquedotto e di scarico



L'importanza dell'acqua è evidente sia in relazione alle esigenze della vita quotidiana, sia a quelle della produzione agricola ed industriale. E' questo il motivo per il quale la legge prevede che il proprietario del fondo è tenuto in generale a consentire il passaggio delle acque, quando servano ai bisogni della vita ovvero quando siano destinate ad usi agrari od industriali (art. 1033 cod.civ.) nota1.

In base alla stessa norma viene prevista l'esenzione da questa servitù per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti (analogamente a quanto dispone l'art.1051 cod civ. in tema di passaggio coattivo).

Analoga servitù è prevista per lo scarico dell'acqua sovrabbondante (art. 1043 cod.civ.) nota2.

Il diritto alla servitù di acquedotto coattivo si pone anche semplicemente nel caso di utilità dell'acqua: vale a dire quando, pur avendo già a disposizione acqua, si desidera averne a disposizione una quantità maggiore al fine di meglio e più utilmente sfruttare il fondo e condurvi le attività nota3.

Come per il passaggio coattivo, chi richiede la servitù non deve comunque avere altre possibilità di far passare l'acqua per i suoi fondi o di procurarsi altrimenti il passaggio senza eccessivo dispendio o disagio.

Occorre poi che l' utilitas non sia soltanto temporanea, bensì permanente, come accade quando la disponibilità dell'acqua sia continua o comunque non sia destinata ad interrompersi definitivamente (Cass. Civ. Sez. II, 5595/81 ; Cass. Civ. Sez. II, 3140/84 ).

Le condizioni di operatività e di esercizio della servitù sono previste dagli artt. 1037 e 1043 cod.civ.. Ai sensi dell'art. 1034, II comma , cod.civ. il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione dell'acquedotto, consentendo il passaggio dell'acqua destinata al fondo dominante nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi avendo riguardo all' acqua che si introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.

Oltre al caso esaminato, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre, con fognature, colmate o altri mezzi, indipendentemente dalle norme in materia di bonifica integrale, ha diritto, dopo aver pagato l'indennità e col minor danno possibile per i fondi gravati, di condurre le acque di scolo, mediante fogne o fossi, attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.

Le norme degli artt.1033 , 1034 , 1035 , 1036 , 1037 , 1038 , 1039 , 1040 , 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1045 e 1046 cod. civ. disciplinano la costruzione e l'uso dell'acquedotto e delle opere di "scarico", nonchè la determinazione dell'indennità dovuta.

Note

nota1

Cfr. Germanò, Sul contenuto della servitù di acquedotto, in Giur. agraria it., 1963, p.39 e ss., Talassano, Appunti sull'acquedotto coattivo, in Temi, 1966, p.418. Comunque non per usi commerciali: cfr. Burdese, Servitù prediali, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso- Santoro Passarelli, Milano, 1960, p.132; Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.94.
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nota2

Sul tema si veda p.es. Costanza, Scarico coattivo, in Enc. dir., p.617. Per parte della dottrina non sono peraltro equiparabili alle acque impure (previste dal secondo comma della norma sopracitata) quelle c.d. luride, provenienti cioè da fogne e latrine. Per lo scarico di queste ultime occorrerà la costituzione di una servitù volontaria. Cfr. Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.227; Luminoso, Brevi osservazioni in tema di servitù di scarico di acque impure, in Studi economico giur., XV, Milano, 1969, p.68. Al contrario si veda Cass. Civ. Sez. II, 4361/95
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nota3

V. Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.367.
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Bibliografia

  • BRANCA, Servitù prediali, Bologna Roma, Comm.cod.civ., 1979
  • BURDESE, Servitù prediali, Milano, Trattato dir.civ., 1960
  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • COSTANZA, Scarico coattivo, Enc.dir., XLI
  • GERMANO', Sul contenuto della servitù di acquedotto, Giur.agraria it., 1963
  • LUMINOSO, Brevi osservazioni in tema di servitù di scarico di acque impure, Milano, Studi economico giur., XV, 1969
  • TALASSANO, Appunti sull'acuedotto coattivo, Temi, 1966

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