Il notaio non provvede ad elevare tempestivamente il protesto per l'assegno privo di provvista? Deve risarcire i danni alla banca. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15861 del 28 luglio 2015)

L'omesso tempestivo protesto degli assegni da parte del notaio a ciò incaricato dalla banca portatrice e la conseguente perdita dell'azione di regresso nei confronti delle banche negoziatrici, volta ad ottenere la restituzione delle somme portate dagli assegni, costituisce condotta pregiudizievole che dà luogo ad un danno risarcibile in favore dell'istituto portatore, pari alle somme di cui ai titoli predetti. Secondo l'art. 47 del R.D. n. 1736/1933, comma I, il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, attivando così un meccanismo informativo che investe tutti i giranti menzionati nel titolo fino a risalire al traente, e prevede, nell' u.c., che chi omette di dare tale avviso non decade dal regresso ma è responsabile dei danni eventualmente cagionati nei limiti dell'ammontare dell'assegno bancario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie il ritardo nella levata del protesto aveva cagionato la perdita dell'azione di regresso nei confronti degli istituti di credito corrispondenti, volta ad ottenere l'ammontare degli assegni pagati"
Il protesto infatti, ai sensi dell'art.46 del r.d. 1736/1933 prevede che lo stesso debba essere fatto prima che sia trascorso il termine (di otto giorni se l'assegno è pagabile nello stesso Comune di emissione, di quindici se pagabile in altro Comune) per la presentazione dell'assegno. Ai sensi dell'art.47 del predetto r.d. il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto, così da informare tutti i giranti che appaiono nel titolo fino a giungere al traente. Chi omette di dare questo avviso è responsabile dei danni prodotti nei limiti dell'ammontare dell'assegno.

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