Il conduttore è legittimato a chiedere i danni al condominio. (Cass. Civ., Sez. III, n. 17881 del 31 agosto 2011)

Si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata, in quanto, qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione il conduttore ex art. 1585 comma II, c.c. gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.

Commento

(di Daniele Minussi)
La legittimazione attiva in ordine alla richiesta di risarcimento del danno conseguente ad illecito extracontrattuale non è dunque limitata al proprietario del bene, ma va riconosciuta anche in capo al conduttore, titolare di un mero diritto personale di godimento sullo stesso.

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