Nel linguaggio degli interpreti il termine
assolutezza a volte fa riferimento ad un
dovere assoluto di astensione dal ledere il diritto, altre volte alla
opponibilità erga omnes del diritto
nota1.
Etimologicamente tuttavia
absolutus significa, sciolto, libero: si tratta di un termine da usarsi in contrapposizione al termine
relatività.
In questo senso assoluto vuol dire svincolato, sciolto da ogni rapporto. Il titolare del diritto lo esercita senza entrare in contatto con altri soggetti. Relatività evoca, al contrario, proprio il porsi in relazione con altri soggetti nell'ambito di un rapporto connotato da situazioni giuridiche attive e passive
nota2.
La proprietà è il diritto assoluto per antonomasia. Al proprietario fanno capo tutte le facoltà di godimento e di disposizione del bene, senza che esse siano derivate o in qualche modo dipendenti da un nesso relazionale con altri soggetti.
Tutti gli altri diritti reali minori, detti anche parziari, si distinguono dalla proprietà, non potendo esser definiti come pienamente assoluti. L'usufruttuario, l'usuario, il titolare della servitù
derivano pur sempre il proprio diritto da quello, avente consistenza maggiore, che fa capo al proprietario del bene sul quale incide il diritto parziario. Quanto riferito pone in evidenza la sussistenza di un rapporto intersoggettivo (cioè tra titolare della proprietà e titolare del diritto reale minore) che ha modo di estrinsecarsi almeno per quanto attiene
la fase costitutiva e quella estintiva del diritto parziario. In altri termini, occorre pur sempre (prescindendo dall'usucapione) che il proprietario stipuli un contratto con l'usufruttuario affinchè costui divenga tale. Si pensi inoltre ad eventuali aspetti patologici connessi all'esercizio delle facoltà derivanti dal diritto minore (es.: agli abusi commessi dall'usufruttuario, alle condotte dell'enfiteuta che legittimano la richiesta di devoluzione da parte del proprietario). Tutto ciò non sminuisce in alcun modo la portata dell'assolutezza dei diritti reali diversi dalla proprietà, se non con riferimento all'aspetto interno (tra proprietario e titolare del diritto minore). In particolare questo non impedisce che, in relazione a tutti gli altri soggetti diversi dal proprietario del bene, debba essere ribadita l'assolutezza dei diritti reali parziari, i quali indubbiamente si pongono al di fuori di un rapporto intersoggettivo.
Se si pone attenzione all'evoluzione giurisprudenziale concernente la tutela aquiliana del diritto di credito, problematica sulla quale vi sarà modo di effettuare i debiti approfondimenti, l'accezione del termine assolutezza intesa come dovere di astensione entra comunque in crisi. Essa infatti non varrebbe più a segnare un così netto criterio discretivo tra diritti relativi ed assoluti. Anche i diritti di credito sono infatti a questo proposito possibile oggetto di tutela
erga omnes, sia pure entro limiti determinati ed in base a specifici presupposti. Occorre tuttavia sottolineare un dato importante:
mentre per i diritti di credito questo aspetto ha modo di manifestarsi in relazione ad un evento per così dire patologico (la lesione del credito)
, per i diritti reali esso attiene ad un dato strutturale, afferente all'esercizio del diritto. La differenza rimane pertanto sostanziale
nota3.
Note
nota1
Così, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.122.
top1nota2
Cfr. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, pp.80 e ss..
top2nota3
Si vedano p.es. Vecchi, Obbligazioni negative e posizioni di divieto, Roma, 1996, p.195; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.154.
top3Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- VECCHI, Obbligazioni negative e posizioni di divieto, Roma, 1996