Eliminazione delle barriere architettoniche. Prescrizione del regolamento condominiale che vieta l'esecuzione di opere che interessino il vano scale se non previa approvazione del condominio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7938 del 28 marzo 2017)

In materia di eliminazione di barriere architettoniche la legge n. 13/1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale, non possono essere esclusi unicamente in forza di disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione di qualunque opera che interessi le strutture portanti, modifichi impianti generali o che comunque alteri l’aspetto architettonico all’autorizzazione del condominio.
Tale disposizione del regolamento condominiale risulta infatti recessiva rispetto all’esecuzione di opere indispensabili ai fini di una effettiva abitabilità dell’immobile, dovendo in tale caso verificarsi che dette opere, se effettuate a spese del condomino interessato, rispettino i limiti previsti dall’art. 1102 c.c..
In base al principio di solidarietà condominiale, la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale, che prescinde dall'effettiva utilizzazione da parte di costoro degli edifici interessati e che prevale sui divieti del regolamento condominiale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un singolo condomino, assai anziano, intendeva a proprie esclusive cure e spese, provvedere alla realizzazione di un impianto ascensore ed al prolungamento del vano scale allo scopo di raggiungere l'attico di proprietà. In grado di appello gli eredi della persona ormai deceduta erano stati addirittura condannati alla riduzione in pristino delle opere realizzate. La S.C. cassa radicalmente tale esito, sulla scorta della considerazione delle l. 13/1989 e 104/1992 in forza delle quali le norme che prevedono addirittura l'obbligo di realizzazione di impianti ascensore negli edifici di più di tre piani di nuova realizzazione devono essere interpretate anche quantomeno come elemento che da conto dell'essenzialità di tale dispositivo per garantire la vivibilità dell'unità immobiliare. Il tutto anche a prescindere da una conclamata disabilità, come accade per la semplice constatazione dell'età avanzata del condomino.

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