Elargizioni di somme di denaro ed obbligazione collatizia. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 18814 del 4 luglio 2023)

Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ipotesi è quella della coabitazione del genitore anziano con uno dei figli. Quid juris nel caso di elargizione di somme di denaro da parte del primo al secondo? Secondo la S.C. si tratta di liberalità soggette a riunione fittizia e all'obbligazione collatizia solo nell'ipotesi in cui eccedano l'adempimento di obbligazioni scaturenti dalla coabitazione (ovvero dalla vivenza a carico), potendo essere pertanto qualificate da intento effettivamente donativo

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