Domanda di condono edilizio e requisiti minimi necessari per il valido perfezionamento di atto traslativo della proprietà immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20714 del 22 novembre 2012)

In tema di vendita di immobili, il disposto dell'art. 40 della L. n. 47/1985, consentendo la stipulazione ove risultino presentata l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione, esige che la domanda in sanatoria abbia i requisiti minimi per essere presa in esame dalla P.A. con probabilità di accoglimento, occorrendo, quindi, l'indicazione precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto di determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione, nonché la congruità dei relativi versamenti, in difetto delle quali il promittente venditore è inadempiente e il preliminare di vendita può essere risolto per sua colpa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va preliminarmente precisato che la sentenza in commento ha quale termine di riferimento il c.d. "vecchio condono" (l.47/1985). La disciplina di cui al c.d. "secondo condono" (l.724/1994) è infatti differente sotto il profilo della indispensabilità della corresponsione sia dell'intera oblazione, sia, soprattutto, degli oneri concessori (i "grandi assenti" del "primo condono", a cagione della colpevole inerzia delle amministrazioni comunali che non ebbero a determinarli).
Ciò premesso, la pronunzia mette a fuoco la necessità che la domanda di condono sia stata predisposta in modo tale da far comprendere in maniera sufficientemente chiara la natura e la consistenza delle opere abusive e, correlativamente, la congruenza della determinazione degli importi versati a titolo di oblazione.

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