Diritto di livello. Natura giuridica. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30823 del 6 novembre 2023)

Il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell’enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. L’esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che il diritto di livello non corrisponde attualmente ad alcuna delle situazioni soggettive attive annoverate dal codice civile nell'ambito dei diritti reali, la S.C. viene a qualificarlo sussumendolo sotto lo schema dell'enfiteusi, della quale condivide gli elementi caratterizzanti. La qualificazione risulta prodromica alla individuazione degli strumenti di accertamento dell'esistenza del detto diritto. Quando infatti non se ne rinvenisse il titolo costitutivo (ciò che riguarda pressochè l'integralità delle fattispecie, assai risalenti nel tempo), ben potrebbe desumersene l'esistenza per il tramite di apposito atto ricognitivo (in perfetta analogia con quanto disposto in materia di enfiteusi dall'art. 969 cod.civ., ipotesi in cui la volontà privata è ammessa a porre in essere un negozio di accertamento sortente effetti reali). Esclusa invece la rilevanza dei dati desumibili dal sistema catastale.

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