Dichiarazioni urbanistiche della parte alienante e responsabilità notarile. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14567 del 25 maggio 2023)

Il notaio è esonerato dall’obbligo di compiere specifiche indagini ed attività, preparatorie e successive, volte ad assicurare la serietà e certezza dell'atto a richiedere clausola negoziale ad hoc, non certo necessaria invece per dimostrare l'assolvimento ad opera del professionista di siffatti compiti e dei correlati doveri informativi.
(Nel caso di specie, il notaio è esente da colpa se chi vende dichiara che l'immobile ante 1967 non ha subito modifiche. Il professionista che esamina la documentazione non può infatti rendersi conto che nel cespite sono stati effettuati interventi che necessitavano di provvedimenti autorizzativi).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia vale a mettere a fuoco la natura dell'operato professionale del notaio, che non è certo tenuto a svolgere speciali indagini di natura tecnica e urbanistica per accertare la situazione dell'immobile oggetto della negoziazione. Venendo al punto più specificamente sottoposto all'attenzione della S.C., veniva in considerazione la dichiarazione relativa al fatto che nell'immobile fossero state effettuate modifiche rispetto allo stato originario dell'immobile, costruito anteriormente al 1 settembre 1967 (dunque senza che fosse prodotta una documentazione specifica afferente la situazione originaria). In ogni caso va rilevato come non spetti al notaio neppure il sindacato circa la rispondenza al vero della dichiarazione della parte circa l'anteriorità cronologica dell'edificazione rispetto alla data-soglia costituita dal 1 settembre 1967, corrispondente al giorno di entrata in vigore della l. 765/1967 (a far tempo dalla quale occorreva, per poter edificare, dotarsi di licenza edilizia). Essa è infatti strettamente riconducibile alla parte. Toccherebbe alla stessa, nell'ipotesi in cui non fosse a conoscenza diretta della riferita circostanza o non ne fosse certa, svolgere i necessari accertamenti, anche rivolgendosi all'operato di tecnici (quali geometri, architetti, urbanisti). Al più il notaio può dirsi tenuto ad illustrare alla parte le conseguenze giuridiche, anche di carattere penale, delle dichiarazioni non veritiere relative a tali circostanze. Diversamente andrebbe qualora risultassero per tabulas elementi tali da escludere la veridicità della dichiarazione resa dalla parte alienante, ciò che renderebbe obbligatorio per il pubblico ufficiale rilevare la circostanza e invitare la parte a svolgere ulteriori accertamenti, facendo avviso della potenziale nullità dell'atto.

Aggiungi un commento