Denaro ricevuto da uno dei coniugi a titolo di successione a causa di morte. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20066 del 13 luglio 2023)

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelievo di cui all'art. 195 cod.civ., la prova del carattere personalissimo del denaro deve essere accompagnata da indicazioni (anche presunzioni) relative alla "conservazione" di quel denaro e al suo "non impiego" per i bisogni della famiglia, perché, in mancanza, deve presumersi che il denaro che residua è comune.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia va ambientata nell'ambito del procedimento di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi. L'art. 195 cod.civ. dispone al riguardo che ,nella divisione, ciascuno di essi abbia diritto di prelevare i beni mobili che gli appartenevano prima della comunione o che sono ad essi pervenuti per successione o donazione. In effetti, più che di dividere, si tratta dell'esplicitazione del principio in base al quale ciascuno dei coniugi si può riprendere i beni di carattere personale. Essi, come tali, neppure mai sarebbero entrati nella comunione. Trattandosi di denaro (beni eminentemente fungibile), come nell'ipotesi all'esame della S.C., il nodo problematico però consiste nella prova. Infatti l'ultimo comma dell'art. 195 cod.civ. dispone, in mancanza di prova contraria, la presunzione secondo la quale i beni mobili fanno parte della comunione.

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