Regime della responsabilità (comunione legale)



Ai sensi dell'art. 186 cod.civ. , norma che individua la natura delle obbligazioni che gravano sui beni che fanno parte delle comunione, i medesimi rispondono:

  1. di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
  2. di tutti i carichi dell'amministrazione;
  3. delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
  4. di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. Inversamente, come dispone l'art. 187 cod.civ. , i beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da ciascuno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ad eccezione di quanto disposto dal II comma dell'art. 189 cod.civ. , norma in forza della quale è prescritto che i creditori personali del coniuge possono agire in via sussidiaria (dopo aver escusso dunque i beni personali del debitore) sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, cioè della metà del compendio comune. In tal caso è stato deciso che, in sede di esecuzione, essa abbia luogo sull'intero bene e non semplicemente sulla quota indivisa dello stesso (Appello di Potenza, 662/13). Se si tratta di creditori chirografari essi devono cedere il passo agli eventuali creditori della comunione, che dunque godono di prelazione.

L'art. 188 cod.civ. prescrive che, sempre salvi i principi posti dall'art. 189 cod.civ. , i beni della comunione non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione. Gli acquisti a titolo di liberalità in esito a successione a causa di morte o di donazione infatti devono essere considerati di carattere personale rispetto a ciascuno dei coniugi beneficiari ex art. 179 cod.civ. : ne segue la parallela natura personale degli eventuali oneri di cui risultino gravati.

L'art. 189 cod.civ. disciplina le obbligazioni contratte separatamente da ciascuno dei coniugi.

Si ricava già dall'art. 186 cod.civ. che i beni della comunione rispondano dei debiti afferenti all'amministrazione tanto ordinaria quanto straordinaria. La norma in esame assume in considerazione l'ipotesi patologica in cui uno dei coniugi abbia dopo il matrimonio posto in essere atti di straordinaria amministrazione senza acquisire preventivamente il necessario consenso dell'altro. In tal caso innanzitutto colui che ha posto in essere l'atto risponde delle obbligazioni assunte con i propri beni personali. Qualora essi non siano sufficienti è possibile colpire anche i beni della comunione tuttavia soltanto in ragione della metà, vale a dire fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Il II comma dell'art. 189 cod.civ. disciplina la possibilità per i creditori particolari di uno dei coniugi (indifferentemente per crediti cronologicamente anteriori o successivi al matrimonio) di aggredire i beni della comunione. Ciò è possibile soltanto in via sussidiaria, dopo aver escusso il patrimonio personale del debitore, ed in ogni caso fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (cioè alla metà) nota1. Ammissibile è stato ritenuto il pignoramento e la susseguente sottoposizione ad esecuzione del bene per parte facente capo alla comunione legale, con assegnazione della quota corrispondente del ricavato al coniuge non debitore (Cass. Civ., Sez. III, 6230/2016).
Se si tratta di creditori sprovvisti di garanzie (chirografari), le loro ragioni di credito sono comunque posposte a quelle dei creditori della comunione nota2.

L'art. 190 cod.civ. prevede infine, all'inverso rispetto a quanto disposto dall'art. 189 cod.civ. , la sussidiarietà della responsabilità personale di ciascuno dei coniugi in relazione ai diritti dei creditori della comunione nota3.

Essi possono agire sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti soltanto in via sussidiaria, dopo aver escusso i beni della comunione nota4.

Per questo motivo spesso gli istituti bancari che erogano mutui e prestiti per sovvenire alle esigenze della famiglia sono soliti pattuire espressamente, in deroga rispetto al principio di cui all'art. 190 cod.civ. , l'autorizzazione a far valere il proprio credito per la restituzione delle somme e dei relativi interessi anche sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 211 cod.civ. , i beni della comunione (quando abbia fonte convenzionale) rispondono anche delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi anteriormente al matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione matrimoniale istitutiva di comunione convenzionale ex art. 162 cod.civ. , sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Fonte di responsabilità solidale è, dal punto di vista tributario, la presentazione della dichiarazione congiunta dei redditi ai sensi dell'ultimo comma dell'art.17 della legge 13 aprile 1977 n.114. Ne segue che l'eventuale accertamento dal quale siano scaturiti oneri consistenti nel dover provvedere al pagamento di maggiori imposte, sovrattasse, sanzioni ed interessi può ben essere posto a carico anche del coniuge la cui condotta risulti estranea rispetto ai fatti oggetto di verifica fiscale (Cass. Civ., Sez. V, 2223/2014).

Note

nota1

Cfr. Attardi, Profili processuali della comunione legale dei beni, in Riv. dir. civ., 1978, p.46; Malagù, Esecuzione forzata e diritto di famiglia, Milano, 1986, p.46.
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nota2

Così Corsi, La responsabilità dei beni della comunione legale, in Il regime patrimoniale della famiglia a dieci anni dalla riforma, Milano, 1988, p.23.
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nota3

Santosuosso, Il regime patrimoniale della famiglia, in Comm. cod. civ., Torino, 1983, pp.278 e ss..
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nota4

Secondo Auciello-Badiali-Iodice-Mazzeo, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000, p.450, i creditori potranno aggredire indifferentemente tutti i beni, essendo a carico del coniuge l'onere di eccepire il beneficium excussionis, indicando i beni sui quali il creditore dovrebbe soddisfarsi con precedenza.
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Bibliografia

  • ATTARDI, Profili processuali della comunione legale dei beni, Riv. dir. civ., t. I, 1978
  • AUCIELLO - BADIALI - IODICE - MAZZEO, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi, Milano, 2000
  • CORSI, La responsabilità dei beni della comunione legale, Milano, 1988
  • SANTOSUOSSO, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, Comm.cod.civ., 1983

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