Danno provocato da buche nella strada. Responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod.civ. e onere della prova. (Tribunale di Napoli, Sez. II, sent. n. 274 del 12 gennaio 2016)

L’ente proprietario della strada (Il Comune) deve essere condannato al risarcimento del danno patito dall’autovettura finita nella buca al centro della carreggiata. Ciò avendo il giudice, in tema di responsabilità da custodia, compiuto ulteriori accertamenti sulla maggiore o minore facilità di evitare l’ostacolo e avendo ritenuto sussistente il nesso causale fra lo stato dei luoghi e l’evento pregiudizievole sulla base delle precise dichiarazioni del testimone, occasionalmente presente in loco, che ha confermato l’insufficienza dell’illuminazione pubblica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Poteva o meno essere facilmente evitata dall'automobilista la buca posta al centro della carreggiata? Nel caso di specie in base alla testimonianza di un passante si è in grado di accertare da un lato come la buca, larga tanto quanto metà careggiata non fosse segnalata, dall'altro come l'illuminazione pubblica nel tratto fosse insufficiente. Ne segue che, non essendo riuscita la p.a. a dar conto del caso fortuito, la stessa va condannata al risarcimento del danno.

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